Art. 7 - Propaganda elettorale
Art. 7 - Propaganda elettorale1. La propaganda elettorale è vietata nel locale ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il Presidente del seggio ha l’obbligo di far rispettare detta norma.
2. L'Amministrazione universitaria predispone gli appositi spazi per l'affissione dei manifesti e ne dà opportuna pubblicità.