Art. 10 - Rappresentanti delle liste

Art. 10 - Rappresentanti delle liste

1. I delegati di lista possono designare fino a due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante dichiarazione depositata personalmente alla Ripartizione Affari Generali, un elettore avente titolo a votare in un determinato seggio, purché non candidato negli organi eligendi nel seggio medesimo, quale rappresentante di lista per assistere alle operazioni elettorali. I rappresentanti predetti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di far porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

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