Art. 11 - Operazioni pre-elettorali dei seggi

Art. 11 - Operazioni pre-elettorali dei seggi

1. Il giorno prima dell'inizio delle elezioni, i componenti del seggio, si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, formulari di verbali, liste degli elettori, materiale di cancelleria, testo del regolamento, testi di legge), da ritirarsi presso la Ripartizione Affari Generali a cura degli scrutatori.
2. Il Presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza in esso della cabina necessaria ad assicurare la segretezza del voto ed in genere la presenza di ogni apprestamento indispensabile a garantire la libertà e la segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno si provvederà ad autenticare le schede, in misura non inferiore al 20% degli elettori iscritti al seggio per ciascun organo, mediante apposizione della firma di uno dei componenti del seggio.
4. Il Presidente del seggio sovraintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità egli è assistito all'interno del seggio dal personale subalterno dell'Università o da altro personale posto all'uopo a disposizione, che è tenuto ad eseguirne gli ordini. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.
5. Il Presidente del seggio validamente operante, alla chiusura del primo giorno di votazioni, appone i sigilli alle urne e agli ingressi ai seggi; tali sigilli andranno rimossi alla riapertura delle votazioni il giorno seguente.
6. La custodia delle urne e dei seggi nelle ore di chiusura è affidata agli addetti alla vigilanza notturna nonché alla Forza Pubblica.

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