Art. 13 - Modalità delle operazioni di voto

Art. 13 - Modalità delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno il seguente svolgimento:
a) consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento al Presidente o ad uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
b) accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
c) annotazioni nell'elenco, a fianco del nome dell'elettore, degli estremi del documento di riconoscimento;
d) consegna all'elettore da parte del Presidente delle schede elettorali previamente predisposte, per l'elezione delle singole rappresentanze;
e) ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso della lista prescelta e delle preferenze;
f) successiva chiusura delle schede, consegna delle medesime al Presidente, che le introduce ciascuna nell'apposita corrispondente urna sigillata;
g) restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

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