Art. 14 - Espressione del voto

Art. 14 - Espressione del voto

1. Le schede riportano, elencate secondo l'ordine di presentazione, la denominazione o la sigla delle liste.
2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detta denominazione da apporre con la matita ricevuta dal Presidente del seggio.
3. L'elettore esprime i voti di preferenza indicando nell'apposito spazio della scheda il nome e il cognome, oppure solo il cognome fatta eccezione per i casi di omonimia nella stessa elezione, o il numero d'ordine nella lista del candidato.
4. Il voto può essere espresso solo a favore di candidati inseriti nella lista prescelta.
5. L'elettore può esprimere preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eligendi.

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