Art. 17 - Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati

Art. 17 - Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati

1. Di tutte le operazioni viene redatto apposito verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, sono indicate le eventuali contestazioni, nonché le decisioni provvisoriamente prese dal Presidente del seggio e sono riportati i risultati dei singoli scrutini.
2. I verbali devono essere firmati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. I plichi firmati e sigillati devono essere consegnati alla Commissione elettorale centrale al termine delle operazioni di scrutinio per la elaborazione dei dati ed il compimento degli adempimenti indicati nell'articolo 8 a cura del Presidente o del Vice Presidente del seggio.
4. Ultimati tali adempimenti da parte della Commissione Elettorale centrale gli atti vengono trasmessi al Rettore che rende noto l'esito delle elezioni assicurandone la pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università.

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