Art. 18 - Attribuzione delle rappresentanze

Art. 18 - Attribuzione delle rappresentanze

1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) per ogni lista sono determinate altresì le cifre individuali costituite dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per 1, per 2 sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente.
Stabilito il numero degli eletti, nell'ambito di ciascuna lista, come indicato alla lettera e), la individuazione nominativa degli eletti risulta, dal computo in ordine decrescente delle preferenze espresse; a parità di numero di preferenze o qualora, non siano state espresse preferenze, viene seguito l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

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