Art. 22 - Norma di rinvio
Art. 22 - Norma di rinvio1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali.
1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali.