Art. 1
Art. 1In applicazione delle norme transitorie e finali dello Statuto in tema di riassorbimento e disattivazione degli Istituti nel triennio accademico 1996/99, sono disciplinate dal presente regolamento le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli d'Istituto sino alla disattivazione di dette strutture prevista entro il 31 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 34.4 dello Statuto.