Art. 2
Art. 2Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo transitorio, le rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto il cui mandato è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96 vanno rinnovate nel rispetto delle disposizioni normative in vigore a tutto il 31.10.1996. I neo eletti resteranno in carica per il triennio accademico 1996/99 e, comunque, non oltre il termine del 31 ottobre 1999 stabilito dallo Statuto per il riassorbimento degli Istituti.
Le rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto il cui mandato scade al termine dell'anno accademico 1996/97, vanno rinnovate nel rispetto delle disposizioni normative in vigore a tutto il 31.10.1996. I neo eletti resteranno in carica per il biennio accademico 1997/99 e, comunque, non oltre il termine del 31 ottobre 1999 stabilito dallo Statuto per il riassorbimento degli Istituti.
Le rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto il cui mandato scade al termine dell'anno accademico 1997/98, vanno rinnovate nel rispetto delle disposizioni normative in vigore a tutto il 31.10.1996. I neo eletti resteranno in carica per l'anno accademico 1998/99 e, comunque, non oltre il termine del 31 ottobre 1999 stabilito dallo Statuto per il riassorbimento degli Istituti.