Art. 7
Art. 7Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. Espressioni di voto eccedenti rendono il voto nullo.
Il voto è segreto.
Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. Espressioni di voto eccedenti rendono il voto nullo.
Il voto è segreto.