Art. 10

Art. 10

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo. A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano in età.

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