Art. 13
Art. 13Nei casi di decadenza o dimissioni di uno o più eletti subentrerà il primo dei non eletti. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
Nei casi di decadenza o dimissioni di uno o più eletti subentrerà il primo dei non eletti. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.