Art. 1 - Indizione delle elezioni

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni per la nomina di sei rappresentanti per la sicurezza dell'Università degli Studi di Trieste, in ottemperanza del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, art. 18 ed in applicazione del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 5.6.1996 vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale, dandone altresì comunicazione alle Organizzazioni Sindacali riconosciute nell’Università degli Studi di Trieste.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno, non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso i seggi previsti.

Il decreto rettorale fissa la data delle elezioni e l’orario di apertura e chiusura dei seggi, nonché la convocazione dell’Assemblea degli elettori, previamente concordata con le Organizzazioni Sindacali.
Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all’Albo dell’Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo.

Le elezioni sono disciplinate dal presente regolamento, adottato d'intesa fra l'Università degli Studi di Trieste e le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste.

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