Art. 4 - Assemblea degli elettori. Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale.

Art. 4 - Assemblea degli elettori. Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale.

Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e tre Commissioni Elettorali di seggio, formate da tre membri ciascuna che sovrintenderanno alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un supplente.
La Commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge anche da Commissione Elettorale centrale e viene integrata da due membri, deputati alla raccolta del voto esclusivamente del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro.
Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il Segretario.
L’Assemblea formalizza, secondo l’ordine alfabetico, l’elenco delle candidature, presentate secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

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