Art. 8 - Verbale delle operazioni elettorali

Art. 8 - Verbale delle operazioni elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto un apposito verbale da parte delle Commissioni di seggio, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.
I verbali devono essere sottoscritti e siglati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
Le operazioni che precedono devono aver luogo presso i tre seggi a cura delle rispettive Commissioni di seggio subito dopo la chiusura dei seggi stessi.

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