Art. 10 - Risultato delle elezioni

Art. 10 - Risultato delle elezioni

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero di preferenze da ciascuno riportate.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio la precedenza spetta al più anziano in età.

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