Art. 13 - Diritti ed obblighi dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 13 - Diritti ed obblighi dei rappresentanti per la sicurezza

I diritti dei rappresentanti per la sicurezza, ai fini dello svolgimento dei compiti loro attribuiti, sono quelli contemplati dalla normativa vigente, compreso il riconoscimento di permessi retribuiti orari nei limiti previsti.
Le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza sono quelle di cui alla disciplina legale contenuta nell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 nonché sulla base delle indicazioni concordate fra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste in tema di accesso ai luoghi di lavoro, modalità di consultazione, informazioni e documentazione aziendale, formazione dei rappresentanti per la sicurezza, riunioni periodiche, strumenti per l'espletamento delle funzioni e contrattazione di comparto.
Ai fini della realizzazione delle indicazioni concordate di cui al comma precedente, l'amministrazione si avvale del Servizio Protezione e Prevenzione.

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