Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 1 - Indizione delle elezioniLe elezioni del Rettore vengono indette ogni triennio accademico dal Decano dell'Università con la convocazione del Corpo elettorale.
In via ordinaria le elezioni devono tenersi nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.