Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 1 - Indizione delle elezioniLe elezioni per la nomina dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà, nella misura del venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.
Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.
Va arrotondata all'unità superiore l'eventuale frazione in termini decimali della quota pari al venti per cento del totale dei professori di prima fascia comprensiva dei professori straordinari, ordinari, fuori ruolo, nonchè di seconda fascia comprensiva dei professori incaricati stabilizzati, ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti dei ricercatori da eleggere.
Il numero totale dei professori di prima e seconda fascia ai fini del computo nella misura del venti per cento dei rappresentanti dei ricercatori deve essere riferito alla data del 1° novembre dell’anno accademico nel corso del quale si debbono tenere le elezioni.