Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commisioni Elettorali

Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commisioni Elettorali

Alla scadenza del triennio accademico il Preside di Facoltà convoca l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.
Gli aventi diritto all'elettorato della Facoltà interessata, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente e la Comissione Elettorale, formata da tre membri, che sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un supplente.
Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.
L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

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