Art. 13 - Consistenza dell'elettorato attivo
Art. 13 - Consistenza dell'elettorato attivoQualora la consistenza dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 sia pari od inferiore al venti per cento del totale dei professori di prima e seconda fascia, non si fa ricorso alla consultazione elettorale e tutti gli aventi titolo all'elettorato, d'ufficio con decreto rettorale, sono designati a far parte del Consiglio della Facoltà .
Permanendo le condizioni di cui al comma precedente, i rappresentanti scaduti dal mandato sono confermati d'ufficio con decreto rettorale..