Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale

Art. 3 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale

Alla scadenza del triennio accademico il Rettore convoca l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.
Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo precedente, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri che sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare due supplenti.
La Commissione Elettorale predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.
L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

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