Art. 11 - Turni elettorali straordinari

Art. 11 - Turni elettorali straordinari

Turni elettorali straordinari, sono indetti nei casi in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.
Ai turni elettorali straordinari non si applica il limite per la validità della votazione di cui all’art. 6.

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