Art. 13 - Durata del mandato
Art. 13 - Durata del mandatoAi sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.
Ai sensi dell'art. 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.