Art. 9 - Conclusione delle operazioni elettorali
Art. 9 - Conclusione delle operazioni elettoraliA conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale in duplice copia con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.
Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.