Art. 5
Art. 5Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno, il voto è nullo. Il voto è segreto.
Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno, il voto è nullo. Il voto è segreto.