Art. 9
Art. 9I verbali con i risultati delle votazioni e l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato e tutto il materiale elettorale dovranno essere immediatamente inviati, a conclusione dello scrutinio al Rettore, in plico sigillato controfirmato da tutti i membri della Commissione elettorale, per i successivi adempimenti.