Art. 1 - Indizione delle elezioni

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.
Il decreto rettorale fissa la data, la sede delle elezioni e l’orario di apertura e chiusura del seggio, nonché la convocazione dell’Assemblea degli elettori.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.
Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all’Albo dell’Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.

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