Art. 9 - Risultato delle elezioni
Art. 9 - Risultato delle elezioniLa progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
A parità di voti si dovrà assegnare la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio.
A parità di anzianità di servizio la precedenza spetta al più anziano di età.