Art. 9 - Risultato delle elezioni

Art. 9 - Risultato delle elezioni

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti si dovrà assegnare la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio.
A parità di anzianità di servizio la precedenza spetta al più anziano di età.

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