Art. 13 - Durata del mandato
Art. 13 - Durata del mandatoAi sensi dell'art. 37, comma 1, dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta