Art. 1
Art. 1Le elezioni per la nomina del rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U. vengono indette ogni due anni con decreto rettorale.
Le elezioni per la nomina del rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U. vengono indette ogni due anni con decreto rettorale.