Art. 3

Art. 3

Gli aventi diritto, convocati dal Rettore, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione elettorale, formata da tre membri, che sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare due membri supplenti.
La Commissione predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.
L'assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.

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