Art. 5
Art. 5Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.
Il voto è segreto.
Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.
Il voto è segreto.