Art. 11

Art. 11

Le elezioni si svolgono di norma in concomitanza con quelle dei rappresentanti dei Ricercatori nel Consiglio di Amministrazione dell'Università. In tale caso viene costituito un unico seggio elettorale, il quale, dopo che sono state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni per il Consiglio di Amministrazione dell'Università.

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