Art. 1

Art. 1

Le elezioni per la nomina di un rappresentante del personale non docente nei Consigli delle Scuole dirette a fini speciali dell'Università sono indette ogni due anni con Decreto Rettorale.
I Direttori delle Scuole convocano alla scadenza del biennio accademico l'assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

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