Art. 1
Art. 1Le elezioni per la nomina di un rappresentante del personale non docente nei Consigli delle Scuole dirette a fini speciali dell'Università sono indette ogni due anni con Decreto Rettorale.
I Direttori delle Scuole convocano alla scadenza del biennio accademico l'assemblea degli aventi diritto all'elettorato.