Art. 3
Art. 3Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, per ogni singola Scuola, riuniti in assemblea, eleggono il Presidente e la Commissione elettorale, formata da tre membri, che sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.
La Commissione elettorale nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario del seggio elettorale.
L'assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale.