Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 1 - Indizione delle elezioniLe elezioni per la nomina nel Senato Accademico dell'Università di un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate dallo Statuto vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.
Ai fini delle elezioni si applica, ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo transitorio, la Tabella di corrispondenza fra i Settori scientifico-disciplinari e le otto Aree scientifiche individuate dallo Statuto contenuta nell'Allegato A che fa parte integrante del presente regolamento elettorale.