Art. 3 - Elettorato passivo
Art. 3 - Elettorato passivoIn base allo Statuto ed al Regolamento Generale di Ateneo transitorio, ai fini della rappresentanza delle strutture scientifiche l'elettorato passivo è riservato ai professori di prima e seconda fascia a tempo pieno che siano Direttori in carica delle strutture scientifiche alla data del decreto con il quale vengono indette le elezioni nonchè ai Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti che abbiano ricoperto tale carica entro i tre anni accademici precedenti, comprendendo i Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti nel frattempo cessati o trasformati.
L'elettorato passivo è suddiviso fra le aree in base all'inquadramento dei singoli professori nei settori scientifico-disciplinari applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree di cui all'Allegato A.
L'elenco delle strutture scientifiche in funzione dell'elettorato passivo è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche.