Art. 4 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale

Art. 4 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale

Alla scadenza del triennio accademico il Rettore convoca l'Assemblea degli aventi diritto.
Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'art. 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata complessivamente da otto membri, di cui uno per ciascuna delle otto Aree previste, che sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un supplente per ciascuna delle otto Aree previste.
La Commissione Elettorale nomina nel suo seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.
L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

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