Art. 8 - Verbale delle operazioni elettorali

Art. 8 - Verbale delle operazioni elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale in duplice copia in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio per ciascuna Area.
I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

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