Art. 1 - Indizione delle elezioni
Art. 1 - Indizione delle elezioniLe elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.
In via ordinaria le elezioni debbono aver luogo in un giorno compreso tra i 20 ed i 60 giorni antecedenti la data prevista per la prima votazione delle elezioni del Rettore.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso i Seggi previsti.
Il decreto rettorale fissa la data e la sede delle elezioni e l’orario di apertura e chiusura del seggio, nonché la convocazione dell’Assemblea degli elettori.
Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all’Albo dell’Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.