Art. 11 - Commissione Elettorale centrale. Risultato delle elezioni

Art. 11 - Commissione Elettorale centrale. Risultato delle elezioni

La Commissione del Seggio ubicato nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni, che funge da Commissione Elettorale centrale, si riunisce successivamente allo svolgimento delle elezioni e verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base dei plichi sigillati trasmessi dai Presidenti delle Commissioni Elettorali di Seggio.
La lista che ha conseguito complessivamente il maggior numero di voti nei tre Seggi si aggiudica tutti i rappresentanti che parteciperanno alle elezioni del Rettore sulla base dell'elenco dei candidati compresi nella lista medesima fino alla concorrenza del numero massimo di rappresentanti da eleggere.
A conclusione della verifica delle operazioni elettorali e dei risultati, il Presidente della Commissione Elettorale centrale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati complessivi delle votazioni, controfirmati da tutti i membri della Commissione Elettorale centrale.
Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale centrale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

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