Art. 2
Art. 2Il finanziamento annuale complessivo destinato alle provvidenze è deciso dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione paritetica di cui all'art. 1 del D.M. n. 301 dd. 12.10.1988. I sussidi verranno erogati con decreto del Direttore Amministrativo, su proposta della Commissione stessa. Gli eventuali importi del finanziamento annuale non utilizzati vengono riportati ad incremento dello stanziamento previsto per l’anno successivo.