Art. 5
Art. 5Ai fini del riconoscimento della rilevanza delle esigenze personali e familiari, si applica il seguente criterio:
accoglimento delle domande per le quali la spesa riconosciuta abbia inciso sull'ISEE come di seguito specificato:
per importi di ISEE fino a 10.000 Euro: la spesa riconosciuta, al netto dello sgravio fiscale ove previsto, deve aver inciso in misura non inferiore al 2%;
per importi da 10.000 a 30.000 Euro: la spesa riconosciuta, al netto dello sgravio fiscale ove previsto, deve aver inciso – secondo una scala progressiva - in una misura minima che va dal 2% al 10%.
Resta fermo che la spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata comunque in misura non inferiore a 250,00 Euro.
Non verranno accolte domande di contributo laddove l’ISEE sia di importo superiore a 30.000,00 Euro.