Art. 5 - Comitati Scientifici

Art. 5 - Comitati Scientifici

Ciascuna domanda di finanziamento per un progetto di ricerca afferisce, su precisa indicazione e scelta del titolare, ad un Comitato Scientifico, preposto alla sua valutazione ed alla proposta di assegnazione (vedi art. 12), che non la può rifiutare per motivi di incompetenza.

A ciascun Comitato viene attribuito un coefficiente in ragione della tipologia delle ricerche e dei relativi costi. Tale coefficiente viene utilizzato in funzione dell'elaborazione dei dati ai fini del riparto dei finanziamenti, come più dettagliatamente specificato all'art. 10.

I Comitati Scientifici sono composti in corrispondenza delle aree scientifico-disciplinari attive nell'Ateneo e sono i seguenti:

01 - SCIENZE MATEMATICHE
02 - SCIENZE FISICHE
03 - SCIENZE CHIMICHE
04 - SCIENZE DELLA TERRA
05 - SCIENZE BIOLOGICHE
06 - SCIENZE MEDICHE
08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
10 - SCIENZE DELL’ANTICHITA’, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE
11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
12 - SCIENZE GIURIDICHE
13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE e 07 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE

14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

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