Art. 6 - Composizione dei Comitati Scientifici

Art. 6 - Composizione dei Comitati Scientifici

I Comitati Scientifici vengono composti su base elettiva, con votazioni per aree scientifico-disciplinari di afferenza, secondo un apposito regolamento elettorale che tenga conto dei seguenti principi:

a) i componenti di ciascun Comitato Scientifico vengono eletti dal personale docente e ricercatore afferente, sulla base dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, all'area scientifico-disciplinare corrispondente. I componenti durano in carica per due tornate annuali di finanziamenti ai progetti di ricerca e non sono rieleggibili consecutivamente.
b) l'elettorato attivo e passivo è suddiviso in sezioni elettorali, una per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di afferenza, in corrispondenza di ciascuno dei Comitati Scientifici da eleggere. Fanno parte dell'elettorato attivo di ciascuna sezione: professori ordinari e straordinari, professori associati, professori fuori ruolo ordinari e associati, professori incaricati stabilizzati, ricercatori confermati e non confermati, assistenti del ruolo ad esaurimento. Fanno parte dell'elettorato passivo di ciascuna sezione: le stesse qualifiche dell'elettorato attivo.
c) le votazioni si svolgono nella stessa ed unica giornata, dalle 9 alle 16, per tutte le sezioni. Le votazioni hanno luogo presso i Dipartimenti maggiormente rappresentativi, vale a dire con il maggior numero di elettori, di ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari.
d) i Comitati Scientifici sono così composti numericamente:
- per aree scientifico-disciplinari con un numero di docenti e ricercatori inferiore o uguale a cinquanta: 5 membri
- per aree scientifico-disciplinari con un numero di docenti e ricercatori da cinquantuno a cento: 7 membri
- per aree scientifico-disciplinari con un numero di docenti e ricercatori superiore a cento: 9 membri.

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