Art. 11 - Lavori Comitati Scientifici
Art. 11 - Lavori Comitati ScientificiL’Amministrazione trasmette ai Comitati Scientifici le richieste di finanziamento di rispettiva competenza, comunicando l’assegnazione finanziaria risultante dalla ripartizione indicizzata, elaborata secondo i criteri indicati all’art. 10.
I Comitati Scientifici devono ultimare le proprie valutazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei progetti.
Nel valutare i progetti e proporre i finanziamenti i Comitati Scientifici terranno conto degli elementi di cui all’art. 9 e di ogni altra valutazione che valga a qualificare i progetti sotto il profilo scientifico.
E’ di norma Presidente del Comitato il più anziano in ruolo fra i componenti in possesso della qualifica più elevata.
Valutati i progetti, il Comitato redige apposito verbale che deve contenere: a) i criteri di valutazione adottati; b) una relazione sintetica sulle linee di ricerca finanziate dal Comitato per l’anno in esame con indicazione delle tematiche.
Il verbale deve contenere infine le proposte di assegnazione fra i progetti di ricerca esaminati, nei limiti dell’importo complessivamente messo a disposizione del Comitato.
Al Comitato sarà fornito un apposito schema di verbale, come guida alle operazioni da espletare.