Art. 12 - Finanziamento dei progetti
Art. 12 - Finanziamento dei progettiI piani di riparto proposti dai Comitati Scientifici vengono sottoposti ad approvazione dal Senato Accademico.
Il piano di riparto del finanziamento tra i progetti, distintamente per Comitati, è reso esecutivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene comunicata ai responsabili delle strutture di afferenza dei titolari dei progetti finanziati, ai fini della gestione dei finanziamenti stessi, unitamente all’invio di un originale del modulo di domanda, a cura della Ripartizione Ricerca scientifica, come previsto all’art. 8.