Art. 2 - Fonti normative
Art. 2 - Fonti normativeNei limiti dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti dall'art. 33 della Costituzione, specificati dalla L. 9.5.1989, n. 168, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi dell'ordinamento universitario, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati nell'ordine:
A) dallo Statuto, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università con i soli limiti specifici delle leggi dell'ordinamento universitario;
B) dai seguenti Regolamenti Generali di Ateneo:
b1) dal Regolamento Generale di Ateneo, che detta le norme generali di attuazione dello Statuto e quelle di organizzazione dell'Università;
b2) dal Regolamento Didattico di Ateneo, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
b3) dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
b4) dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi, che disciplina tutte le prestazioni effettuate a pagamento nell'interesse di terzi a seguito di contratti o convenzioni.
C) dal seguente Regolamento previsto dallo Statuto:
c1) dal Regolamento degli Studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;
D) dalle norme di legge che fanno espresso riferimento alle università che non siano incompatibili con lo Statuto e con i Regolamenti di Ateneo di cui al paragrafo B) del presente articolo;
E) dai seguenti regolamenti richiamati nello Statuto od a cui lo Statuto fa espresso o implicito rinvio:
e1) dal Regolamento del Consiglio degli Studenti, che disciplina il funzionamento dell'organo.
e2) dai Regolamenti di Dipartimento, contenenti la disciplina delle modalità di funzionamento, nomina delle rappresentanze, loro consistenza numerica e numero legale nei Consigli di Dipartimento, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento.
e3) dal Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, contenente le modalità generali.
F) da altri regolamenti richiesti dalle legge o comunque approvati dai competenti organi dell'Ateneo nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Generali di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso.
Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti.